Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already correctly evaluated by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the raised grounds were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The appellant argued for a different legal qualification of seized items, but the lower court provided legally sound and factually precise reasoning regarding the illicit destination of the substance. Consequently, the court ruled that these arguments lacked novelty and were not suitable for review in a jurisdictional proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation rejects appeals where the grounds are merely repetitive of merits arguments already correctly evaluated by lower courts, lacking novelty for jurisdictional review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCANDALE ANTONIO nato a CATANZARO il 30/08/1983 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; i letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Scandale avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla valutazione degli elementi in fatto apprezzati in fuzione della ritenuta destinazione illecita della sostanza detenuta e in considerazione della qualificazione ascritta al fatto( ritenuto non compatibile l'ipotesi di cui al comma 5 dell'ad 73 TUS; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.