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Ordinanza — n. 9548/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific documents and high tax evasion amount.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9548/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Fabio Porcino inadmissible regarding both the renewal of the trial and the dismissal request. The lower court rejected the renewal because the applicant failed to specify which documents were misrepresented or omitted, rendering the request exploratory. Furthermore, the dismissal request was denied due to the severe nature of the €61,540 tax evasion conduct. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the request for renewal of the trial lacks specific details on omitted or misrepresented documents, and a dismissal request is rejected when the defendant's conduct involves severe tax evasion.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility renewal of trial requirements tax evasion severity procedural costs allocation Cassazione ordinanza inchiesta per sottrazione d'imposta procedura di ricupero d'imposta procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
74 del 2000; Rilevato che l'imputato con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e con il secondo la violazione di legge per il diniego della causa di proscioglimento dell'art. 131-bis cod. pen.;
d.lgs. n. 74 del 2000
5 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e con il secondo la violazione di legge per il diniego della causa di proscioglimento dell'art.
art. 131-bis cod. pen
74 del 2000; Rilevato che l'imputato con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e con il secondo la violazione di legge per il diniego della causa di proscioglimento dell'art. 131-bis cod. pen.;
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCINO FABIO nato a MESSINA il 02/03/1958 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 29159/24 Rilevato che Fabio Porcino è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e con il secondo la violazione di legge per il diniego della causa di proscioglimento dell'art. 131-bis cod. pen.;

Rilevato che la Corte territoriale ha reso una risposta ineccepibile sul primo punto, evidenziando che l'imputato non aveva dettagliato la sua richiesta specificando i documenti che erano stati travisati o il cui deposito era stato pretermesso o che comunque non erano stati esaminati ai fini di un'eventuale perizia, per cui la richiesta di rinnovazione è sembrata esplorativa, circostanza non confutata dal ricorrente; Rilevato che la Corte territoriale ha risposto in modo del pari ineccepibile in merito al diniego dell'art. 131-bis cod. pen., giustificato dalla gravità della condotta consistente nell'evasione fiscale di euro 61.540,00;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co