Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of substantive grounds regarding tax credit compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the substantive arguments regarding tax credit compensation were inconsistent with the established facts. The lower court correctly determined that neither VAT nor IRAP credits existed in the defendant's periodic filings, rendering the claim for compensation logically invalid. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to bear the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds raised are inconsistent with the proven facts or lack sufficient motivation to challenge the first-instance judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLUCCI PIETRO nato a MILANO il 05/06/1967 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 28841/24 Rilevato che Pietro Carlucci è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della prova indiziaria (primo motivo) nonché l'insufficiente motivazione dal punto di vista grafico, poco più di una pagina, comunque inidonea a integrare la motivazione della sentenza di primo grado (secondo motivo);
Rilevato che entrambi i motivi sono inconsistenti: i Giudici di merito hanno accertato, sulla base del pvc acquisito su consenso delle parti, che né i crediti IVA né quelli IRAP posti in compensazione risultavano nelle dichiarazioni o nelle denunce periodiche presentate, per cui sono stati, logicamente, ritenuti inesistenti, circostanza questa non confutata dall'interessato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente