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Ordinanza — n. 9541/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to personal filing by defendant after 2017 reform. Appeal barred by statutory change requiring lawyer signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9541/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was personally signed by the defendant after the 2017 reform abolished personal appeals. The defendant argued for the application of specific criminal procedure articles, but the court noted the filing violated the new requirement for a registered defense lawyer. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 56 bis L.n.689/1981: Appeals filed personally by the accused after the 2017 legislative reform are inadmissible, as the right to personal appeal was eliminated and replaced with the mandatory requirement of a registered defense lawyer's signature.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal filing prohibition 2017 procedural reform defense lawyer signature requirement criminal procedure code motivazione inadeguata delle censure costituzionali risarcimento per errore giudiziario motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 811.1qs.74/2000
per il reato di cui all'art. 811.1qs.74/2000, deducendo omessa applicazione dell'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
811.1qs.74/2000, deducendo omessa applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 56 bis L.n.689/1981
e Icon il secondoiolazione di legge con riferimento alla richiesta di applicazione dell'art. 56 bis L.n.689/1981.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., eliminando la possibilità, per l'imputato, di presentare ricorso personale, è inammissibile in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc.pen
811.1qs.74/2000, deducendo omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZZI GIOVANNI nato a BAGNACAVALLO il 30/12/1962 avverso la sentenza del 20/06/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAVENNA"tateravvi9e-aftelrfarti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Pezzi Giovanni ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 811.1qs.74/2000, deducendo omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc.pen. e Icon il secondoiolazione di legge con riferimento alla richiesta di applicazione dell'art. 56 bis L.n.689/1981.

Il ricorso, proposto il 05/07/2024, e quindi dopo il 03/08/2017, data in cui è entrato in vigore l'art. 1, comma 63, I. 23/06/2017, n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., eliminando la possibilità, per l'imputato, di presentare ricorso personale, è inammissibile in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 08/11/2024 Il consigliere estensore Il Presidente