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Ordinanza — n. 9540/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax evasion conviction and accessory confiscation as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9540/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal by Francesco Ferrante inadmissible, rejecting his claims that the tax evasion calculation relied on presumptions invalid in criminal proceedings. The court found the lower court's decision correct because the defendant failed to present required accounting documents, and his silence was merely a failure to offer an alternative explanation to the prosecution's evidence. Consequently, the conviction and the accessory confiscation were upheld as legally sound and free from error.

Regesto Legislator

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Art. 81 c.p.; Art. 5 D.Lgs. 74/2000; Art. 616 c.p.p.: In criminal proceedings for tax evasion, the absence of required accounting documents by the obligated party precludes the application of tax procedural presumptions, thereby validating the conviction and accessory confiscation based on the prosecution's evidence and the defendant's failure to provide a contrary explanation.

Parole chiave

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criminal tax evasion accounting documentation accessory confiscation tax procedural presumptions inadmissible appeal criminal procedure code fiscal investigation elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 81 c.p.
Art. 5 D.Lgs. 74/2000
Art. 616 c.p.p.
Rilevato che la sentenza impugnata è immune da censure, anche con riferimento alle statuizioni accessorie e in particolare alla confisca; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che la sentenza impugnata è immune da censure, anche con riferimento alle statuizioni accessorie e in particolare alla confisca; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE FRANCESCO nato a PALMA CAMPANIA il 18/02/1959 avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 28765/24 Rilevato che Francesco Ferrante è stato condannato alle pene di legge per la violazione degli art.81 cpv cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato lamenta che il calcolo dell'IVA evasa è stato determinato per ogni anno sulla base di un elenco di fatture non acquisite nel fascicolo delle indagini preliminari e osserva che nel processo penale non valgono le presunzioni del processo tributario (primo motivo), il che ha comportato delle statuizioni accessorie, tra cui la confisca, illegittime (secondo motivo);

Rilevato che le doglianze sono inconsistenti e non si confrontano con la sentenza impugnata che dà conto dell'operato della Guardia di finanza che aveva verificato la totale assenza della prescritta documentazione contabile nonché dei riscontri incrociati della Guardia di finanza e trasfusi nella relazione sull'evasione fiscale: la Corte territoriale ha escluso che si versi in un'ipotesi di presunzione tributaria perché manca del tutto la documentazione che l'imputato, pacificamente soggetto obbligato, avrebbe dovuto presentare; d'altra parte il riferimento al silenzio dell'imputato è stato compiuto solo al fine di rilevare, anche a fronte del preciso quadro emerso ed esaminato nel corso del giudizio abbreviato, che lo stesso non aveva offerto una prospettazione diversa rispetto alla prospettazione accusatoria;

Rilevato che la sentenza impugnata è immune da censure, anche con riferimento alle statuizioni accessorie e in particolare alla confisca; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Preside