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Ordinanza — n. 9539/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to inconsistent grounds regarding intent and sentencing calculation errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9539/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Vittorio Almetti inadmissible, rejecting his claims regarding specific intent and sentencing errors. The territorial court found the appellant's arguments inconsistent with established facts, noting that tax evasion occurred across multiple years without contestation and that the final sentence was below the average statutory range. Consequently, the court ruled that no further motivation was required and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are inconsistent with the facts found by the lower court or if the alleged errors in motivation do not justify a retrial.

Parole chiave

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inadmissible appeal inconsistent grounds tax evasion intent sentencing calculation procedural costs omissione del contribuente tempestività tributaria differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288
(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALMETTI VITTORIO nato a VICO EQUENSE il 09/05/1974 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 28651/24 Rilevato che Vittorio Almetti è stato condannato alle pene di legge per la violazione degli art. 81 cpv cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato presenta due motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione in merito al dolo, perché il superamento della soglia era stato insignificante (primo motivo), e in merito alla pena, superiore al minimo edittale, nonostante l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo);

Rilevato che entrambi i motivi sono inconsistenti: per il dolo specifico la Corte territoriale ha ricordato che l'evasione d'imposta aveva riguardato sia il 2015 che il 2017, che l'imputato non l'aveva contestata neanche in sede amministrativa, che già nel 2014 aveva evaso sia pure rimanendo sotto soglia, che nell'anno 2016 aveva omesso di contabilizzare le fatture per euro 119.118, che non aveva mai effettuato pagamenti successivi, che non aveva provato lo stato di crisi incolpevole; per la pena finale, pari a dieci mesi di reclusione, la Corte territoriale ha dato conto di un errore nel calcolo delle generiche in misura superiore al terzo in favore dell'imputato e di una pena inferiore al medio edittale per cui non è necessaria una motivazione ulteriore rispetto al riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Preside