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Ordinanza — n. 9532/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of error in sentencing determination by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9532/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by Diglio Giovanni was declared inadmissible because the lower court's sentencing determination was not subject to review in this instance. The appellant argued for a reduction in the penalty applied for crimes in continuation, but the appellate court had already considered mitigating factors and the nature of the offense. The court ruled that since no error in the cause of inadmissibility was found, the appeal fails and the appellant must pay the costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Sentencing determinations by the court of first instance are unreviewable in cassation if supported by logically and legally sound reasoning, rendering appeals inadmissible when no error in the cause of inadmissibility is identified.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal sentencing determination crimes in continuation cassation review limits procedural error absence sanzioni pecuniarie ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIGLIO GIOVANNI nato a CERIGNOLA il 02/02/1998 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Diglio Giovanni ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che, a seguito di annullamento con rinvio in punto di trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena inflitta in anni due e mesi sei di reclusione e euro 6000,00 di multa in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990, deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'aumento di pena applicato per i reati in continuazione. earig2a352±reid(è determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla giovane età dell'imputato elTa/sua apprezzabile condotta tenuta durante l'esecuzione della misura cautelare, non di breve durata, nonché le modalità di realizzazione del fatto e il dato ponderale dello stupefacente, individuando come pena base la pena di anni due e mesi nove di reclusione e di euro 3000 di multa, da ridursi per la concessione delle circostanze attenuanti generiche in anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 2000 di multa, cui va applicato l'aumento di otto mesi ed euro 4000 per la continuazione.

Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorsi:le condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 08/11/2024 Il consigliere estensore Il Presidente