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Ordinanza — n. 9529/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify reasons for revoking testimonial evidence under Art. 603 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9529/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the reasons for revoking the testimonial evidence under Article 603 of the Code of Criminal Procedure. The first-instance court deemed the testimony superfluous regarding the nature of the works and the submitted project, finding the existing evidence sufficient without needing a regularization decree. The Court ruled that the appellant did not illustrate why the excluded deposition was relevant to the decision, violating the principle of specificity required for cassation appeals.

Regesto Legislator

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Art. 603 c.p.p.; Art. 581 c.p.p.: In cassation proceedings, the admissibility of challenging an order revoking testimonial evidence is conditional upon specifying the reasons why the deposition, deemed superfluous by the trial judge, is relevant for the decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility revocation of testimonial evidence principle of specificity superfluous testimony criminal procedure code ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 603 c.p.p.
380/2001, in relazione alla realizzazione di opere abusive in zona soggetta a vincolo paesaggistico, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in ordine all'omessa assunzione di prova decisiva ai sensi dell'art. 603 cod.
Art. 581 c.p.p.
Art. 507 c.p.p.
pen., a seguito di revoca dell'ordinanza di ammissione delle prove testimoniali, emessa dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen.
Art. 616 c.p.p.
Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 44 D.P.R. 380/2001
art. 603 cod. proc. pen
380/2001, in relazione alla realizzazione di opere abusive in zona soggetta a vincolo paesaggistico, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in ordine all'omessa assunzione di prova decisiva ai sensi dell'art. 603 cod.
art. 507 cod.proc.pen
pen., a seguito di revoca dell'ordinanza di ammissione delle prove testimoniali, emessa dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen.
art. 581 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 49799 del 11/10/2023
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANFILIPPO ANTONINO nato a MESSINA il 24/05/1947 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; - Sanfilippo Antonino ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui il ricorrente, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, è stato condannato per il reato di cui all'art. 44 D.P.R. 380/2001, in relazione alla realizzazione di opere abusive in zona soggetta a vincolo paesaggistico, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in ordine all'omessa assunzione di prova decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., a seguito di revoca dell'ordinanza di ammissione delle prove testimoniali, emessa dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen.

Si osserva che il giudice a quo ha affermato la superfluità delle dichiarazioni testimoniali in ordine alla natura delle opere eseguite e al progetto presentato al Comune, ritenendo completo il compendio probatorio acquisito e inidonee le prove richieste a scalfire l'impianto accusatorio, non essendo richiesta la produzione in giudizio di un provvedimento di sanatoria, l'unico elemento che avrebbe potuto incidere sulla configurabilità del reato in contestazione. Si è, sul punto, affermato in giurisprudenza che, in tema di ricorso per cassazione, l'ammissibilità dell'impugnazione dell'ordinanza che, all'esito dell'istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è subordinata all'illustrazione dei motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione, trovando applicazione il principio di specificità di cui all'art. 581 cod. proc. pen. (Sez.1, n. 49799 del 11/10/2023 Ud. (dep. 14/12/2023) Rv. 2855809.

Nel caso in disamina il ricorrente AlcAneme.."— si è limitato a rtctri:Este l'escussione del teste Ilardo Giuseppe, senza neppure indicare le ragioni per cui sia rilevante per la decisione. Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 08/11/2024 Il consigliere estensore Il P