Cassation appeal dismissed for inadmissibility as non-punishment plea lacks merit and facts are reviewable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the alleged plea of non-punishment based on minor facts falls outside the scope of admissible legal challenges. The lower court's factual findings regarding repeated violations were deemed unassailable in light of sufficient motivation and lack of logical errors. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a monetary fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: A plea of non-punishment based on the particular triviality of the offense is inadmissible in cassation if the lower court's factual assessment is supported by adequate motivation and does not involve logical or legal defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMAGNO VITO nato a BARI il 30/09/1968 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Romagno Vito ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha e A confermato la condanna del ricorrente per il reato5s1nesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, deducendo, con unico motivo, ancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento a reiterate violazioni della stessa indole ( quattro precedenti specifici commessi in successione cronologica), non potendosi quindi ritenere che la violazione sia occasionale.
Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 08/11/2024 Il o sigliere stensore Il President