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Ordinanza — n. 9525/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inconsistent due to lack of grounds and proper sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9525/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Salvatore Fiorillo inadmissible for being absolutely inconsistent. The court found the lower court's reasoning on both the denial of generic probation and the one-year sentence fully supported by law and established case law regarding minor sentences. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 376 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is absolutely inconsistent, lacking any substantive grounds or coherent argumentation to challenge the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal absolutely inconsistent lack of grounds procedural costs Cassa delle ammende recidiva nell'infrazione false dichiarazioni senza giuramento sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 376 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà"; la decisione in merito all'entità della pena è dunque coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità che non richiede alcuna soverchia motivazione oltre al riferimento all'art. 133 cod.
Art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000
è punito con la reclusione fino a 2 anni e l'art. 76 d.P.R.
Art. 483 cod. pen.
445 del 2000 e per il reato dell'art. 483 cod.
art. 483 cod. pen
445 del 2000 e per il reato dell'art. 483 cod.
art. 133 cod. pen
La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà"; la decisione in merito all'entità della pena è dunque coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità che non richiede alcuna soverchia motivazione oltre al riferimento all'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01
pen., quando la sanzione è inferiore al medio edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01); Rilevato che è ineccepibile anche la motivazione in merito al diniego delle generiche, mancando elementi a sostegno della richiesta;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORILLO SALVATORE nato a ERCOLANO il 19/11/1960 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 27460/24 Rilevato che Salvatore Fiorillo è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 76 in relazione agli art. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000 e per il reato dell'art. 483 cod. pen., perché aveva depositato presso la Capitaneria di porto di Torre del Greco un'istanza volta al rilascio della patente di abilitazione al comando o alla condotta delle unità di diporto entro le 12 miglia, nella quale aveva attestato falsamente di essere in possesso dei requisiti morali dell'art. 37 d.m. n. 146 del 2008, e cioè aveva attestato che non aveva riportato condanne a una pena definitiva non inferiore ad anni 3, quando risultava dal casellario una condanna ad anni 7 di reclusione, con la recidiva infra-quinquennale;

Rilevato che l'imputato ha articolato un unico motivo di ricorso per cassazione per vizio di motivazione in merito al diniego delle generiche e all'entità della pena; Rilevato che il ricorso è assolutamente inconsistente: la Corte territoriale ha motivatamente confermato la sentenza di primo grado ritenendo congrua la pena di anni 1 di reclusione, tenuto conto anche della recidiva, poiché il reato dell'art. 483 cod. pen. è punito con la reclusione fino a 2 anni e l'art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000, già vigente all'epoca di commissione del reato in data 17 giugno 2020, prevede che "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà"; la decisione in merito all'entità della pena è dunque coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità che non richiede alcuna soverchia motivazione oltre al riferimento all'art. 133 cod. pen., quando la sanzione è inferiore al medio edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01); Rilevato che è ineccepibile anche la motivazione in merito al diniego delle generiche, mancando elementi a sostegno della richiesta;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i