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Ordinanza — n. 9524/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns merits evaluation, not legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9524/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged factual findings and evidentiary assessments reserved for the trial court. The appellant argued that the lower court failed to prove specific thresholds and subjective intent regarding VAT evasion, but the appellate court had thoroughly examined accounting documents and tax omissions. Since these determinations were supported by sufficient reasoning, the Supreme Court ruled that the appeal could not proceed to a review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals challenging factual reconstruction or evidentiary evaluation are inadmissible unless they demonstrate a lack of congruent reasoning or manifest illogicity in the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal merits evaluation factual reconstruction evidentiary assessment VAT evasion liability modalità di calcolo dell'ammenda ammende per infrazione procedurale pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 5 d.lgs.74/2000
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZEI SALVATORE nato a AVELLINO il 28/04/1977 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; A2?el Salvatore ric rre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 5 d.lgs.74/2000 in relazione all'annualità del 2015 con evasione dell'IVA pari a euro 97.865,00, deducendo con il primo motivo, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità sotto il profilo oggettivo, essendo carente un accertamento giudiziale del superamento dei valori soglia e con il secondo motivo sotto il profilo soggettivo per carenza del dolo specifico.

Il ricorrente ha depositato memoria di replica. pernsderat3L—trAgntrambe le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che il computo del reddito di impresa è stato effettuato sulla base della documentazione richiamata in sentenza, ovvero le scritture contabili e le fatture di vendita e di acquisto indicate, anche riconoscendo i costi da lavoro dipendente e il giudice avendo fatto richiamo, sotto il profilo soggettivo, all'entità dello sforannento della soglia di punibilità, nonché al fatto che dalla verifica fiscale è emerso che il ricorrente ha omesso la presentazione delle dichiarazioni IVA per gli anni 2014, 2015 e 2016, elemento da cui ha inferito la sussistenza del dolo tipico della fattispecie.

Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 08/11/2024 Il consig,tiere estensorte r Il P