Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the defense lawyer's lack of qualification to appear before the court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Maria Manes inadmissible because his defense attorney, Avv. Attilio Borricelli, was not qualified to practice before the supreme court. Although the lower court had convicted Manes for disturbing neighbors with noise, the procedural defect regarding the lawyer's status took precedence over the substantive arguments. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered Manes to pay the procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the defense counsel lacks the qualification to appear before the Court of Cassation, rendering the procedural posture void regardless of the merits of the complaint.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANES FRANCESCO MARIA nato a NAPOLI il 12/06/1986 avverso la sentenza del 01/06/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIcg7;vviscLajle_p.arED udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 27410/24 Rilevato che Francesco Maria Manes è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art.659 cod. pen., perché, in qualità di gestore di un locale, disturbava le occupazioni e il riposo dei condomini a causa degli schiamazzi dei clienti del locale e ai rumori dovuti alla frantumazione delle bottiglie;
Rilevato che l'imputato ha presentato un atto di appello convertito in ricorso per cassazione con cui ha lamentato l'omesso accertamento della sua responsabilità perché la polizia municipale non aveva identificato i responsabili degli schiamazzi (primo motivo); il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo); il diniego del beneficio della pena sospesa (terzo motivo); l'adozione delle statuizioni civili mediante revoca della provvisionale (quarto motivo); Rilevato che il difensore, avv. Attilio Borricelli non è abilitato a patrocinare in cassazione e che il ricorso è quindi inammissibile ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente