Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise first ground in appeal and second ground exceeding numerus clausus.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeals by Pennacchio and Ristaldo inadmissible, ordering them to pay a fine and procedural costs. The first ground was rejected because it was not formally raised in the appeal judgment, while the second ground was deemed inadmissible as it challenged the merit court's discretionary evaluation of the building's characteristics. Consequently, the appeals were dismissed without examining the substantive criminal liability issues regarding the unauthorized agricultural structure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: Appeals are inadmissible if a ground was not raised in the appeal judgment or if it concerns the merit court's discretionary evaluation of facts not subject to cassation review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PENNACCHIO MICHELE nato a CASERTA il 01/04/1989 RISTALDO MARIA nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 24/02/1963 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ristaldo Maria, nella qualità di proprietaria di un fondo, e Pennacchio Michele, nella qualità di legale rappresentante di una società agricola, ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui i ricorrenti sono stati condannati per il reato di cui all'art. 44 D.P.R. 380/2001, in relazione alla costruzione di un capannone per la vendita di prodotti agricoli in difformità della SCIA, deducendo, con il primo motivo formulato nell'interesse di Pennacchio, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, non essendo proprietario del fondo su cui è stato commesso l'abuso e, con il secondo motivo, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'art. 131 bis cod. pen.
La prima doglianzanon è deducile, non essendo stata formulata con i motivi di appello. ICtlastk~4 seconda doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo valutazioni riservate alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, a pag. 3 del provvedimento impugnato, il giudice a quo ha fatto richiamo alle dimensioni dell'opera edilizia abusiva, alle caratteristiche della costruzione, che era stata chiusa su tutti i lati con pannelli coibentati, alla sua destinazione a scopi commerciali, e non a serra, come avrebbe dovuto essere adibita.
Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom