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Ordinanza — n. 9520/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to precluded ground regarding denial of probation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9520/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the ground raised was precluded in this jurisdiction. The appellant challenged a lower court's denial of probation, arguing a defect in reasoning regarding the refusal of the benefit. The appellate court rejected this claim, noting that such determinations are final and the lower court's reasoning was sound based on the appellant's failure to comply with environmental orders.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 162 bis cod. pen.: A cassation appeal based on a defect in the reasoning of a denial of probation is inadmissible if the ground is precluded, as such determinations are not subject to review in cassation when supported by adequate reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility precluded ground of appeal denial of probation finality of lower court procedural preclusion ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 162 bis cod. pen.
152/2006, deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione in ordine al diniego della richiesta di dell'oblazione ai sensi dell'art. 162 bis cod. pen. formulata in sede di opposizione a decreto penale di condanna.
Art. 256, comma 1 lett. a), D.Igs. 152/2006
art. 162 bis cod. pen
152/2006, deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione in ordine al diniego della richiesta di dell'oblazione ai sensi dell'art. 162 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLOSIO COSTANZO nato a CARDE' il 19/09/1935 avverso la sentenza del 15/03/2024 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Villosio Costanzo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha condannato il ricorrente per il reato di cui all'art.256, comma 1 lett.a), D.Igs. 152/2006, deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione in ordine al diniego della richiesta di dell'oblazione ai sensi dell'art. 162 bis cod. pen. formulata in sede di opposizione a decreto penale di condanna.

La doglianza è preclusa, trattandosi di determinazioni insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale negato i suddetto beneficio facendo riferimento alle conseguenze dannose o pericolose della condotta, ancora permanenti, posto che il ricorrente non ha ottemperato alle prescrizione impartite dalle competenti autorità, concernenti sia la raccolta e lo smaltimento di tutti i rifiuti immessi nel corpo idrico, sia la chiusura della finestra che era stata aperta sul muraglione di cemento armato, quest'ultima chiusa malamente con una griglia di metallo facilmente rimovibile.

Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 08/11/2024 Il consigliere tensore Il Presiden