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Ordinanza — n. 9516/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding UNIEMENS data validity in social security tax cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9516/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that UNIEMENS data lacks probative value when a worker disputes payment. The appellant argued that individual non-payment should invalidate the system's certification, but the court affirmed established precedent that these models reflect accurate data derived from the employer's and worker's own declarations. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; In cases of omitted social security contributions, UNIEMENS models constitute full proof of payment and do not lose validity merely because a specific worker disputes the amount.

Parole chiave

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omitted social security contributions UNIEMENS data validity probative value of declarations inadmissible appeal employer liability for taxes contributi di previdenza impagati arretrati di salario percepzione indebita di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28672 del 24/09/2020, Brunozzi, Rv. 280089 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIADAMIDARO SALVATORE DIEGO nato a PATERNO' il 12/06/1984 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 26869/24 Rilevato che Diego Salvatore Ciadamidaro è stato condannato alle pene di legge per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dei lavoratori per un importo complessivo annuo di euro 46.038 con riferimento al periodo da dicembre 2017 a novembre 2018; Rilevato che l'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'accertamento di responsabilità, perché i Giudici di merito avevano attribuito alla dichiarazione UNIEMENS trasmessa all'Inps un valore probatorio che andava oltre la normativa di riferimento, nonostante il lavoratore avesse dichiarato che non era stato pagato e aveva iniziato una causa sindacale;

Rilevato che la censura non si confronta con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente (Sez. 3, n. 28672 del 24/09/2020, Brunozzi, Rv. 280089 - 01);

Rilevato che la circostanza che un singolo lavoratore non sia stato pagato non comporta automaticamente che la certificazione UNIEMENS rechi dati non corretti, Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pres