Cassation court dismisses appeal regarding recidiva applicability when prior offenses were depenalized by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the recidiva provision applies even when prior offenses were later depenalized. The appellant argued a motivation defect regarding a prior customs order, but the court found this irrelevant to the statutory principle. Consequently, the court affirmed that the aggravated smuggling charge remains valid despite subsequent legislative changes to the underlying crimes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 296, comma 2, d.P.R. n. 43/1973; Art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8/2016: The crime of aggravated smuggling constitutes an autonomous offense and is not subject to the general depenalization of prior offenses used to establish recidiva.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO SAMUELE nato a PALERMO il 22/11/1985 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 26855/24 Rilevato che Samuele Bruno è stato condannato alle pene di legge per il reato degli art. 291-bis, comma 2 e 296 d.P.R. n. 43 del 1973; Rilevato che l'imputato lamenta il vizio di motivazione con riferimento alla recidiva; Rilevato che la doglianza non si confronta affatto con la motivazione secondo cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva già emesso un'ordinanza ingiunzione il 27 marzo 2017, prima del fatto oggetto del presente processo che risaliva al 6 ottobre 2018, per il possesso di 5,600 chili di tabacchi lavorati esteri;
Rilevato che il delitto di contrabbando doganale aggravato dalla recidiva previsto dall'art. 296, comma 2, d.P R. 23 gennaio 1973, n. 43, in quanto fattispecie di reato autonomo, non rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, pur quando i delitti sui quali è fondata la contestazione della recidiva siano stati oggetto di "abolitio criminis" (Sez. 3, n. 32868 del 06/07/2022, Fanuli, Rv. 283645 - 01); Rilevato che le sentenze di merito hanno puntualmente applicato il suddetto principio di diritto;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il President