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Ordinanza — n. 9514/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on prescription and motivation grounds, ruling facts are factual and beyond cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9514/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding prescription and lack of motivation. The court found the prescription claim unfounded as the crime occurred in 2016 while the contested judgment was issued in 2021. Furthermore, the court determined that the appellant's challenge to the evidence regarding her responsibility constituted a factual re-evaluation, which falls outside the jurisdiction of the Court of Cassation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 344-bis c.p.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual evidence or assess the applicability of prescription periods, thereby declaring appeals based on such grounds inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal prescription period factual re-evaluation Court of Cassation criminal procedure trasmissione spontanea di mezzi di prova allegazioni fattuali non credibili denuncia spontanea

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
che prevede però l'istituto dell'improcedibilità per i fatti commessi dopo il 10 gennaio 2020; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 344-bis cod. proc. pen.
Rilevato che la deduzione è fattuale e rivalutativa, per cui esula dal perimetro della cognizione del giudice di legittimità; Rilevato che con successiva memoria ha invocato l'applicazione dell'art. 344-bis cod.
art. 344-bis cod. proc. pen
Rilevato che la deduzione è fattuale e rivalutativa, per cui esula dal perimetro della cognizione del giudice di legittimità; Rilevato che con successiva memoria ha invocato l'applicazione dell'art. 344-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
che prevede però l'istituto dell'improcedibilità per i fatti commessi dopo il 10 gennaio 2020; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC ELENA nato a PRATO il 18/10/1960 avverso la sentenza del 16/07/2021 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 26825/24 Rilevato che Elena Ahmetovic è stata condannata alle pene di legge per il reato degli art. 110 e 727 cod. pen., perché aveva abbandonato il cucciolo di razza pitbull dotato di microchip presso la clinica veterinaria Galilei di Prato; Rilevato che con il primo motivo di ricorso deduce la prescrizione del reato in data anteriore alla sentenza impugnata e con il secondo il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità, perché non vi era prova che avesse portato lei il cane in clinica, che fosse stata identificata, che il numero di telefono per il contatto fosse stato il suo;

Rilevato che la ricorrente non ha allegato gli elementi di fatto per valutare l'eccezione di prescrizione che appare invece manifestamente infondata, perché il reato è stato consumato al 28 luglio 2016 mentre la sentenza, dove per giunta si dà atto dell'ulteriore sospensione da Covid, è stata deliberata il 16 luglio 2021; Rilevato che il secondo motivo non si confronta con la motivazione: la clinica veterinaria aveva segnalato alla polizia municipale che il cucciolo, portato per una frattura all'arto anteriore, era stato abbandonato dall'imputata che aveva sottoscritto il consenso informato e aveva lasciato il suo recapito telefonico;

Rilevato che la deduzione è fattuale e rivalutativa, per cui esula dal perimetro della cognizione del giudice di legittimità; Rilevato che con successiva memoria ha invocato l'applicazione dell'art. 344-bis cod. proc. pen. che prevede però l'istituto dell'improcedibilità per i fatti commessi dopo il 10 gennaio 2020; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr