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Ordinanza — n. 9513/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as appeal grounds fall on merits and lack merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9513/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant concerned the merits of the case rather than a procedural defect. The lower court had rejected the request for non-prosecution based on the presence of safety equipment, a factual assessment that cannot be re-examined at the cassation level. Consequently, the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: In cassation proceedings, an appeal based on the merits of the case or on grounds manifestly unfounded is inadmissible, as the Court of Cassation does not examine the substantive evaluation of facts or the application of law to facts.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal merits of the case non-prosecution request safety equipment presence procedural costs award risarcimento per errore giudiziario ammende per infrazione procedurale motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
81/2008, deducendo, con unico motivo, mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.
D.Igs. 81/2008
71, commi 4 e 2, D.Igs. 81/2008, deducendo, con unico motivo, mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art.
art. 131 bis cod. pen
81/2008, deducendo, con unico motivo, mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez.5, n. 27202 del 11/12/2012, Rv. 256314
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVERI SIMONE nato a PRATO il 26/02/1969 avverso la sentenza del 20/03/2024 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Simone Coveri ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna del ricorrente per le contravvenzioni di cui agli artt. 71, commi 4 e 2, D.Igs. 81/2008, deducendo, con unico motivo, mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto riferimento al gravissimo ed elevato rischio per l'incolumità dei dipendenti causato dall'assenza di linguette metalliche nel blocco di fermo macchina e dall'assenza di dispositivi idonei a scongiurare che le mani dei lavoratori entrassero in contatto con le macchine, riscontrando che tali attrezzature erano in uso al momento dell'accertamento, così implicitamente escludendo la tenuità del fatto. Si ricorda, al riguardo, che in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez.5, n 27202 del 11/12/2012, Rv. 256314).

Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 08/11/2024 Il consigliere estensore Il Presidente