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Ordinanza — n. 9511/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns factual evaluation reserved for the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9511/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of complaint concerned the factual evaluation of subjective intent, a matter reserved for the court of first instance. The appellant argued that the lower court erred in finding subjective responsibility regarding the failure to disclose a specific motorcycle purchase in a social benefit application. The court rejected this, noting that the appellate judgment provided a complete and reasoned reconstruction of facts based on the evidence, making its determinations unreviewable on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.: Appeals concerning the evaluation of evidence and the reconstruction of facts are inadmissible in cassation unless the lower court's reasoning is manifestly illogical or contradictory.

Parole chiave

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inadmissibility subjective intent factual evaluation cassation review numerus clausus sanzioni pecuniarie ammende per infrazione procedurale spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTO GIOVANNI nato a MESSINA il 07/07/1968 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Giovanni Vento ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 7, comma 1, D.L. n.4 del 2019, deducendo con unico motivo, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, per carenza dell'elemento soggettivo del reato. ezten -r4* doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che sussiste l'elemento soggettivo del reato, non avendo il ricorrente fornito alcuna spiegazione alla mancata indicazione, nella domanda volta ad ottenere il reddito di cittadinanza, di aver acquistato una moto superiore ai 250 cavalli, immatricolato nel 2017 e acquistato dal Vento nel 2018, un anno prima della presentazione della domanda.

Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle