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Ordinanza — n. 9509/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for tax evasion due to habitual conduct and significant damage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9509/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for tax evasion. The defendant argued for acquittal based on liquidity crises and requested leniency, but the court found the conduct habitual and damaging to the social security fund. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 62 n. 4 c.p.; Art. 99 c.p.: The Court of Cassation holds that an appeal challenging a conviction for habitual tax evasion must be dismissed if the lower court correctly identified the conduct as habitual and significant, rendering the acquittal ground inapplicable and the sentencing justified.

Parole chiave

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habitual tax evasion social security fund acquittal ground denial recidivism aggravation procedural inadmissibility penalty fund fine liquidity crisis defense arretrati di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
pen.; Ritenuto che la motivazione della sentenza sia completa e immune da censure; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131-bis c.p.
Art. 62 n. 4 c.p.
(primo motivo), al diniego dell'attenuante dell'art. 62 n.
Art. 99 c.p.
Rilevato, quanto al terzo motivo, che la pena di mesi 4 di reclusione ed euro 1.600 di multa è stata solidamente giustificata con riferimento a tutti i passaggi, e in particolare con riferimento all'aumento per la recidiva dell'art. 99, quarto comma, cod.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
pen.; Ritenuto che la motivazione della sentenza sia completa e immune da censure; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALBINOT ALESSANDRO nato a VITTORIO VENETO il 04/05/1967 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 26586/24 Rilevato che Alessandro Balbinot è stato condannato alle pene di legge per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'anno 2016 e per l'anno 2017; Rilevato che l'imputato eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al diniego dell'art. 131-bis cod. pen. (primo motivo), al diniego dell'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. (secondo motivo), all'entità della pena (terzo motivo);

Ritenuto, quanto al primo motivo, che la causa di proscioglimento è stata negata per l'abitualità della condotta, confermata dallo stesso imputato che ha giustificato la scelta omissiva con l'esigenza, stante la crisi di liquidità, di pagare gli stipendi; Rilevato che l'abitualità della condotta è stata stimata come fattore prevalente rispetto a quelli dedotti dall'imputato del minimo discostamento dalla soglia di punibilità e del successivo pagamento dimostrato dal conseguimento del DURC; Rilevato, quanto al secondo motivo, che la Corte territoriale ha evidenziato che l'evasione contributiva di euro 12.002,69 per il 2016 e di euro 10.822,66 per il 2017 è stata significativa e reiterata con un danno non modico per l'ente previdenziale, non certamente trascurabile;

Rilevato, quanto al terzo motivo, che la pena di mesi 4 di reclusione ed euro 1.600 di multa è stata solidamente giustificata con riferimento a tutti i passaggi, e in particolare con riferimento all'aumento per la recidiva dell'art. 99, quarto comma, cod. pen.; Ritenuto che la motivazione della sentenza sia completa e immune da censure; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pres