Cassation court dismisses appeal for late filing and lack of legal argumentation regarding fire evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible due to its late filing and the absence of legal arguments. The appellant claimed the lower court ignored evidence of hidden waste and improperly identified the excavator as the sole actor in the fire. The court rejected these purely factual assertions, noting the lower court's detailed reconstruction of the incident and the clear evidence of waste burning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be filed within the statutory deadline and contain legal arguments; mere factual disputes or untimely submissions result in inadmissibility.
Parole chiave
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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMONDINO GIUSEPPE nato a TERMINI IMERESE il 23/06/1973 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 26207/24 Rilevato che Giuseppe Ramondino è stato condannato alle pene di legge, esclusa dalla Corte di appello la recidiva e rideterminata la pena, per il reato dell'art. 256-bis d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato lamenta con il primo motivo la violazione di legge, la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione in merito all'accertamento del fatto perché nel primo sopralluogo con i Carabinieri non era stata rilevata la combustione di rifiuti, ma solo di legni e arbusti; con il secondo il vizio di motivazione perché i Giudici di merito avevano immotivatamente disatteso la tesi difensiva secondo cui eventuali rifiuti erano nascosti dalle sterpaglie e dalla vegetazione incolta per trent'anni e rimossa con l'escavatore; con il terzo la violazione di legge perché l'unico soggetto che si sarebbe potuto avvedere del materiale abbruciato era l'escavatorista;
Rilevato che il ricorso è stato presentato tardivamente il 13 giugno 2024 quando la scadenza era il 30 maggio 2024; Rilevato peraltro che le deduzioni sono meramente fattuali e non si confrontano con la decisione impugnata: i Giudici di merito hanno ricostruito in fatto che i roghi appiccati nel fondo di proprietà di soggetto non indagato avevano determinato un fumo acre e denso per cui le famiglie della zona avevano dovuto lasciare le case e per alcuni soggetti affetti dal virus del Covid-19 era stato necessario l'intervento dell'ambulanza; che i vigili del Fuoco avevano riportato il sito in sicurezza con molte difficoltà e avevano verificato che il fuoco era stato appiccato a tre cataste di rifiuti costituiti da sterpaglie, pneumatici, materiali plastici, secchi in plastica e metallo, reti di materasso, materiali ferrosi abbandonati o depositati in maniera incontrollata; che l'escavatorista stava lavorando a debita distanza dai roghi che erano ascrivibili unicamente all'imputato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2024 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il Presidente