Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of admissibility regarding non-punishability defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the complained-about points concerned the merits of the case rather than legal errors. The lower court had convicted the defendant for a crime where the defense argued for a lack of punishability due to minor fault, but the court found this argument unappealable in this stage. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: Appeals challenging the recognition of non-punishability defenses based on the minor nature of the offense or lack of intent are inadmissible in cassation if supported by adequate reasoning at the trial level.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITO GIUSEPPE nato a PALERMO il 20/05/2000 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Zito Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'arti° comma 2 D.Igs.14/2017, deducendo, con unico motivo, mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.
Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alle reiterate violazioni analoghe, ritenute ostatve, nonché alla particolare intensità del dolo. Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 08/11/2024 Il consigliere estensore Il Presidente