Cassation court dismisses appeal for prescription and insufficient motivation regarding environmental crime conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim of prescription as the statutory period had not expired by the judgment date. The appellant argued for extinction of the crime and vitiating the motivation, but the court found the prescription timeline incorrect and the lower court's fact-finding on waste disposal beyond the scope of admissible legal review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the prescription period has not expired and the second-instance court's factual findings and motivation are not subject to cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRELLI MARIO nato a PETRALIA SOTTANA il 08/09/1967 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; , Nigrelli Mario ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett.a) d.lgs. 152/2006, deducendo, con il primo motivo, estinzione del reato per intervenuta prescrizione e, con il secondo motivo, vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità.
La prima doglianza è manifestamente infondata: risalendo i fatti al 17 maggio 2018, non è decorso il termine prescrizionale, posto che la sentenza di condanna è stata pronunciata il 30/01/2024, prima dello scadere del termine di prescrizione (17/02/2024). Considerato che la seconda doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che il funzionario dell'ARPA ha constatato la presenza di rifiuti di varia natura, anche provenienti da lavorazioni edilizie, e non di "rocce e terre da scavo" come assume il ricorrente, che anche dall'esame delle foto si evince la natura di tali rifiuti, trasportati dal Negrelli e riversati su un proprio fondo per riempire le fondamenta di alcune costruzioni.
Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 08/11/2024 Il consiqliere esten