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Ordinanza — n. 9496/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax fraud conviction for failure to suspend proceedings and substitute penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9496/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Court of Appeal's conviction for tax fraud and refusal of procedural benefits. The appellant argued for subjective fault and alternative sentencing, but the court found the omission voluntary due to the debtor's default and the existence of prior criminal records. Consequently, the court maintained that the statutory conditions for suspending proceedings or applying a substitute penalty were not met.

Regesto Legislator

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Art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000; Art. 58 legge n. 689/1981: The failure to remit VAT due to a debtor's non-payment constitutes intentional tax fraud, and the absence of a favorable prognosis or prior record precludes the application of procedural suspension or substitute penalties.

Parole chiave

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intentional tax fraud VAT non-payment suspension of proceedings substitute penalty criminal record impact sospensione di pena sanzione sostitutiva attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000
10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n.
Art. 58 legge n. 689 del 1981
Rilevato che del pari immune da censure è la motivazione in merito al diniego della pena sostitutiva, non ricorrendo i presupposti dell'art. 58 I.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 27202 del 19/05/2022, Natale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANCORA GIANLUCA nato a MESAGNE il 18/04/1978 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 26051/24 Rilevato che Gianluca Ancora è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 per i periodi di imposta 2016 e 2017; Rilevato che l'imputato lamenta con il primo motivo il vizio di motivazione in merito all'esistenza dell'elemento soggettivo; con il secondo la violazione di legge per il diniego della sospensione del procedimento con messa alla prova; con il terzo il vizio di motivazione per il diniego delle generiche e con il quarto la violazione di legge per mancata applicazione della pena sostitutiva della pena detentiva dell'art. 58 legge n. 689 del 1981;

Ritenuto che il ricorso contenga censure ripetitive di quelle già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte di appello; Rilevato, quanto al primo motivo sul dolo, che il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata che ha accertato il dolo generico della violazione tributaria perché il ricorrente aveva dichiarato di non aver versato VIVA perché non incassata, ma non aveva sospeso i rapporti commerciali con la debitrice inadempiente, non aveva effettuato storni né aveva fatto ricorso al credito bancario, per cui in definitiva l'omissione era volontaria e quindi dolosa;

Ritenuto di dover dare continuità all'indirizzo interpretativo di questa Sezione secondo cui l'omesso versamento dell'IVA, dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale, non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, atteso che l'obbligo del predetto versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi (Sez. 3, n. 27202 del 19/05/2022, Natale, Rv. 283347 - 01);

Rilevato che il diniego della sospensione del procedimento con messa alla prova è stato motivato in modo ineccepibile con la formulazione di una prognosi negativa, perché il ricorrente non aveva pagato, non aveva riparato il danno, aveva tre precedenti penali e aveva già usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena, che evidentemente non aveva sortito alcuna efficacia deterrente; Rilevato che immune da censure è anche la motivazione relativa al diniego delle generiche, anche avuto riguardo alla notevole entità delle imposte evase;

Rilevato che del pari immune da censure è la motivazione in merito al diniego della pena sostitutiva, non ricorrendo i presupposti dell'art. 58 I. 689 del 1981, per l'impossibilità di considerare la pena sostitutiva in siffatta situazione "più idonea alla rieducazione" e per l'impossibilità di formulare una prognosi favorevole all'ottemperanza delle prescrizioni di legge; frati Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2024 Il Consigliere es