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Ordinanza — n. 9495/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9495/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9495/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISTRITTO ORAZIO LUCIANO nato a GELA il 10/03/1989 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 25960/24 Rilevato che Orazio Luciano Pistritto è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato ha presentato un unico motivo di ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'elemento psicologico, perché era un mero prestanome, non consapevole della condotta illecita perpetrata dall'amministratore di fatto e, soprattutto, del dolo specifico;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9495/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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difetto di legittimazione dell'azionista amministrazione infedele qualificata responsabilità dell'amministratore complicità in sottrazione d'imposta rappresentanza senza poteri inchiesta per frode fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISTRITTO ORAZIO LUCIANO nato a GELA il 10/03/1989 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 25960/24 Rilevato che Orazio Luciano Pistritto è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato ha presentato un unico motivo di ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'elemento psicologico, perché era un mero prestanome, non consapevole della condotta illecita perpetrata dall'amministratore di fatto e, soprattutto, del dolo specifico;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato perché il motivo è riproduttivo di una censura già vagliata e disattesa con adeguata argomentazione giuridica dai Giudici di merito che hanno accertato che l'imputato ha commesso la violazione ascrittagli in qualità di amministratore di diritto e hanno precisato che il reato dell'art. 10-quater è a dolo generico; peraltro, hanno anche evidenziato che il ricorrente non aveva allegato alcun elemento di valutazione in suo favore; Rilevato che non ricorre neanche la causa di non punibilità prevista dal comma 2-bis, come aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. d), del d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.