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Ordinanza — n. 9375/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against sentencing are inadmissible except for specific statutory grounds regarding the defendant's will or legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9375/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Ventura, Riccobene, and Steri inadmissible without formalities. The appellants argued for a lack of motivation and improper legal qualification, but the court held that only specific grounds listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure are permissible for appeals against sentencing agreements. Consequently, the appeals were rejected because they relied on generic defects not authorized by law.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing agreements are strictly limited to defects in the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, rendering other generic complaints inadmissible.

Parole chiave

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appeals against sentencing legal qualification error correlation between request defendant's will expression inadmissible appeals Code of Criminal Procedure sentencing agreement motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
309; rilevato che i motivi di ricorso con cui si deduce, in maniera generica, l'assenza di motivazione (in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio), sono inammissibili, in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
278337-01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, El Kholti
Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Talal
280373; conf., Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Talal, Rv.
Sez. 2, n. 20995 del 30/04/2024, Molon
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv.
Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino
283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv.
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas
281116; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv.
Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco
279573 - 01); ritenuta, pertanto, l'inammissibilità dei ricorsi per cassazione con cui si deducano vizi di differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez.
Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui
19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VENTURA ASIA nato a RIVA DEL GARDA il 02/04/2001 RICCOBENE SALVATORE nato a CALTANISSETTA il 23/11/1982 STERI ROBERTO nato a PALERMO il 18/09/1970 avverso la sentenza del 19/11/2024 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA~viso alle—Ortr;i udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Salvatore Riccobene, Asia Ventura e Roberto Steri hanno presentato ricorso avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Caltanissetta del 19 novembre 2024, con la quale è stata applicata loro la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; rilevato che i motivi di ricorso con cui si deduce, in maniera generica, l'assenza di motivazione (in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio), sono inammissibili, in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato che ad analoghe conclusioni deve giungersi circa il motivo riguardante il mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. (ricorso proposto nell'interesse di Roberto Steri); rilevato che con il terzo motivo di ricorso di Salvatore Riccobene deduce, in maniera del tutto generica e confusa, un difetto di correlazione ed una "poco chiara" qualificazione giuridica; ritenuto che quando valuta l'accordo per l'applicazione della pena, il giudice ha l'obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dando conto, seppure nella maniera succinta tipica del rito, del percorso motivazionale seguito, ma ciò è soprattutto rilevante nel caso in cui, in sede di accordo delle parti, sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella formante oggetto dell'imputazione in origine contestata (Sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, El Kholti, Rv. 280373; conf., Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Talal, Rv. 275371 - 01); allorquando, invece, l'accordo delle parti intervenga sul fatto descritto sin dall'origine in imputazione, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi - non ricorrenti nella specie - di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 20995 del 30/04/2024, Molon, non mass.;

Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01); ritenuta, pertanto, l'inammissibilità dei ricorsi per cassazione con cui si deducano vizi di differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 20