Ordinanza — n. 9374/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAIDI TOUFIK (0388N3E) nato il 05/04/1983 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI/dato avviso alle- -a- t ti ; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO; rilevato che Toufik Laidi ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli del 23 maggio 2024, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato di detenzione di sostanza stupefacente; rilevato che il ricorrente censura l'omessa motivazione quanto all'esistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen, ovvero un motivo non consentito; ritenuto, infatti, che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9374/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato di detenzione di sostanza stupefacente; rilevato che il ricorrente censura l'omessa motivazione quanto all'esistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen, ovvero un motivo non consentito; ritenuto, infatti, che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAIDI TOUFIK (0388N3E) nato il 05/04/1983 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI/dato avviso alle- -a- t ti ; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che Toufik Laidi ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli del 23 maggio 2024, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato di detenzione di sostanza stupefacente; rilevato che il ricorrente censura l'omessa motivazione quanto all'esistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen, ovvero un motivo non consentito; ritenuto, infatti, che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025 re estensor