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Ordinanza — n. 9372/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9372/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9372/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ANCORA FEDERICO nato a ROMA il 14/06/2004 GIORDANO DEVID nato a ROMA il 15/09/2003 avverso la sentenza del 26/09/2024 del TRIBUNALE di ROMAt - clato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO; rilevato che Federico Ancora e Devid Giordano hanno presentato ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in composizione monocratica, del 26 settembre 2024, con la quale è stata loro applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., in ordine al reato di detenzione di sostanza stupefacente; rilevato che questa Corte ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiannento ex art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con cui si deduca la violazione dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni, trattandosi di norma applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale solo a seguito della lettura del dispositivo l'imputato conosce l'entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo (Sez. 7, n. 47121 del 27/11/2024, El Zameni, non mass.;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, artt. 20-bis cod. pen; Ordinanza — n. 9372/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod. proc. pen., in ordine al reato di detenzione di sostanza stupefacente; rilevato che questa Corte ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiannento ex art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con cui si deduca la violazione dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni, trattandosi di norma applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale solo a seguito della lettura del dispositivo l'imputato conosce l'entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo (Sez. 7, n. 47121 del 27/11/2024, El Zameni, non mass.;

Parole chiave

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sanzione sostitutiva diritto alla sostituzione della prestazione adeguamento della pena rinuncia al dibattimento orale sostituzione dei motivi ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
pen., in ordine al reato di detenzione di sostanza stupefacente; rilevato che questa Corte ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiannento ex art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs.
artt. 20-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ANCORA FEDERICO nato a ROMA il 14/06/2004 GIORDANO DEVID nato a ROMA il 15/09/2003 avverso la sentenza del 26/09/2024 del TRIBUNALE di ROMAt - clato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Federico Ancora e Devid Giordano hanno presentato ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in composizione monocratica, del 26 settembre 2024, con la quale è stata loro applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., in ordine al reato di detenzione di sostanza stupefacente; rilevato che questa Corte ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiannento ex art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con cui si deduca la violazione dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni, trattandosi di norma applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale solo a seguito della lettura del dispositivo l'imputato conosce l'entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo (Sez. 7, n. 47121 del 27/11/2024, El Zameni, non mass.;

Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Rv. 284978 - 01); rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025 Il ConThieìe estensore DEPOSITATA Il President