Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds exceeded statutory limits for sentencing appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the grounds raised by the appellant exceeded the statutory limits for challenging a sentencing decision. The appellant argued a lack of motivation regarding responsibility and non-conviction, but the Court held that only specific grounds such as the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, and legality of the penalty are permissible under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation, legal qualification, and penalty legality; other grounds like lack of motivation or non-conviction are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZECCA MARCO nato a TRICASE il 24/09/1994 avverso la sentenza del 22/11/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCEtVVib1Ie pa udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che Marco Zecca ha presentato ricorso avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Lecce del 22 novembre 2024, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 390/1990; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce, in maniera generica, l'assenza di motivazione in punto di responsabilità, è inammissibile, in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato che ad analoghe conclusioni deve giungersi circa il motivo riguardante il mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen.; ritenuta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione;
Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio