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Ordinanza — n. 9370/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to filing beyond the fifteen-day statutory deadline for appeal against the appeal court order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9370/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed after the fifteen-day deadline required by Article 585 of the Criminal Procedure Code. The appellant, José Cianfrocca, challenged an order regarding compensation for unjust detention, arguing a lack of motivation concerning his serious fault. The court determined that the appeal was submitted on December 11, 2024, exceeding the statutory limit set by the notification date of November 19, 2024.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal against an order deciding on compensation for unjust detention must be filed within fifteen days of notification; failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible without formalities.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Statutory Time Limit Inadmissible Appeal Unjust Detention Compensation Procedural Deadline restrizione di libertà nozione di misure restrittive domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione è, ai sensi dell'art. 585, comma primo, lett.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 314 cod. proc. pen
Josè Cianfrocca ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso l'ordinanza ex art. 314 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 45409 del 16/10/2013, Pelella
Sez. 4, n. 45409 del 16/10/2013, Pelella, Rv.
Sez. 3, n. 26370 del 25/3/2014, Hadfi
Sez. 3, n. 26370 del 25/3/2014, Hadfi, Rv.
Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANFROCCA JOSÉ nato a ROMA il 06/07/1991 avverso l'ordinanza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAatiznyartt; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; -"( N. 43102/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Josè Cianfrocca ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso l'ordinanza ex art. 314 cod. proc. pen. indicata in epigrafe, deducendo, con un unico motivo, mancanza e/o insufficienza di motivazione nell'individuazione dei comportamenti concreti integranti colpa grave che sono stati ritenuti ostativi al riconoscimento del richiesto indennizzo. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione è, ai sensi dell'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. di quindici giorni che decor- rono dalla notifica della predetta ordinanza conclusiva del procedimento, al quale, ancorché concernente l'esistenza di una obbligazione pecuniaria nei confronti del soggetto colpito da custodia cautelare, si applicano le norme del codice di rito penale (cfr.

Sez. 4, n. 45409 del 16/10/2013, Pelella, Rv. 257554; conf. Sez. 3, n. 26370 del 25/3/2014, Hadfi, Rv. 259187). Dagli atti risulta che il provvedimento impugnato è stato notificato al difensore e al ricorrente, in data 19/11/2024 e che il ricorso per cassazione è stato deposi- tato telematicamente 1'11/12/2024, L'impugnazione che ci occupa risulta, dunque, proposta oltre il termine di legge.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.