Ordinanza — n. 9367/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOGDAN LEONARD GABRIEL nato il 29/09/1999 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO; rilevato che Leonard Gabriel Bogdan ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 4 ottobre 2024, di conferma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Terni del 11 ottobre 2022, in ordine al reato di cui all'art. 187 cod. strada; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce il carattere illogico della motivazione, con riferimento al fatto che il Bodgan riprese a condurre l'auto seguendo le indicazioni del personale intervenuto, è inammissibile in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalle conformi decisioni dei giudici di merito (pp. 2 - 4 sentenza ricorsa): la versione difensiva secondo la quale il Bogdan aveva fumato cannabis ed ingerito una pastiglia di ecstasy solo dopo essersi fermato è stata ritenuta inverosimile (alla luce delle circostanze complessive), priva di supporto probatorio ed anzi nei fatti implicitamente sconfessata dalle dichiarazioni degli altri ragazzi presenti; considerato che, secondo l'orientamento di questa Corte di legittimità, a fronte di plurimi elementi indiziari che portino a ritenere che l'imputato trovasse alla guida già in stato di alterazione, è suo onere introdurre elementi di prova atti a suffragare la tesi difensiva che egli non fosse alla guida o che il consumo di stupefacenti sia stato successivo all'incidente (cfr., in riferimento alla guida in stato di ebbrezza, ma con argomenti estensibili, Sez. 4, n. 4931 del 23/01/2024, Bonato, Rv. 285750 - 01; conf., Sez. 4, n. 21057 del 25/01/2018, Ferrara, Rv. 272742 - 01, con la precisazione secondo cui la "fermata" costituisce comunque una fase della circolazione); rilevato che, invece, il ricorrente appunta le sue critiche su un passaggio incidentale della motivazione della Corte di appello; posto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l'impugnazione (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9367/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 187 cod. strada; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce il carattere illogico della motivazione, con riferimento al fatto che il Bodgan riprese a condurre l'auto seguendo le indicazioni del personale intervenuto, è inammissibile in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalle conformi decisioni dei giudici di merito (pp. 2 - 4 sentenza ricorsa): la versione difensiva secondo la quale il Bogdan aveva fumato cannabis ed ingerito una pastiglia di ecstasy solo dopo essersi fermato è stata ritenuta inverosimile (alla luce delle circostanze complessive), priva di supporto probatorio ed anzi nei fatti implicitamente sconfessata dalle dichiarazioni degli altri ragazzi presenti; considerato che, secondo l'orientamento di questa Corte di legittimità, a fronte di plurimi elementi indiziari che portino a ritenere che l'imputato trovasse alla guida già in stato di alterazione, è suo onere introdurre elementi di prova atti a suffragare la tesi difensiva che egli non fosse alla guida o che il consumo di stupefacenti sia stato successivo all'incidente (cfr., in riferimento alla guida in stato di ebbrezza, ma con argomenti estensibili, Sez. 4, n. 4931 del 23/01/2024, Bonato, Rv. 285750 - 01; conf., Sez. 4, n. 21057 del 25/01/2018, Ferrara, Rv. 272742 - 01, con la precisazione secondo cui la "fermata" costituisce comunque una fase della circolazione); rilevato che, invece, il ricorrente appunta le sue critiche su un passaggio incidentale della motivazione della Corte di appello; posto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l'impugnazione (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOGDAN LEONARD GABRIEL nato il 29/09/1999 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che Leonard Gabriel Bogdan ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 4 ottobre 2024, di conferma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Terni del 11 ottobre 2022, in ordine al reato di cui all'art. 187 cod. strada; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce il carattere illogico della motivazione, con riferimento al fatto che il Bodgan riprese a condurre l'auto seguendo le indicazioni del personale intervenuto, è inammissibile in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalle conformi decisioni dei giudici di merito (pp. 2 - 4 sentenza ricorsa): la versione difensiva secondo la quale il Bogdan aveva fumato cannabis ed ingerito una pastiglia di ecstasy solo dopo essersi fermato è stata ritenuta inverosimile (alla luce delle circostanze complessive), priva di supporto probatorio ed anzi nei fatti implicitamente sconfessata dalle dichiarazioni degli altri ragazzi presenti; considerato che, secondo l'orientamento di questa Corte di legittimità, a fronte di plurimi elementi indiziari che portino a ritenere che l'imputato trovasse alla guida già in stato di alterazione, è suo onere introdurre elementi di prova atti a suffragare la tesi difensiva che egli non fosse alla guida o che il consumo di stupefacenti sia stato successivo all'incidente (cfr., in riferimento alla guida in stato di ebbrezza, ma con argomenti estensibili, Sez. 4, n. 4931 del 23/01/2024, Bonato, Rv. 285750 - 01; conf., Sez. 4, n. 21057 del 25/01/2018, Ferrara, Rv. 272742 - 01, con la precisazione secondo cui la "fermata" costituisce comunque una fase della circolazione); rilevato che, invece, il ricorrente appunta le sue critiche su un passaggio incidentale della motivazione della Corte di appello; posto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l'impugnazione (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm