Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding mandatory confiscation measures in plea bargaining under Italian criminal procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Nazrul Bepari inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bepari challenged a plea bargain sentence applying mandatory confiscation, arguing violations of the specific grounds for cassation against plea agreements. The court ruled that while the appeal was technically admissible for lack of reasoning on confiscation, the underlying complaint was manifestly unfounded because the confiscation was mandatory and the vehicle's use was clearly linked to the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 603-bis.2 cod. pen.; Art. 111, comma 7, Cost. The appeal against a plea bargain sentence applying mandatory security measures is admissible only for specific statutory grounds; however, if the complaint concerns the lack of reasoning on mandatory confiscation, it is admissible as a violation of law, yet the appeal remains inadmissible if the complaint is manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEPARI NAZRUL nato il 20/07/1983 avverso la sentenza del 14/11/2024 del GIP TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che Nazrul Bepari ha presentato ricorso avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi del 14 novembre 2024, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 603-bis cod. pen.; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce violazione dell'art. 603-bis.2 cod. pen., è inammissibile, in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ritenuto, infatti, che in tema di confisca disposta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen, l'accordo delle parti può avere ad oggetto anche l'applicazione delle misure di sicurezza, nel qual caso il giudice è tenuto a recepirlo integralmente nella sentenza ovvero a rigettare la richiesta e che, comunque, la sentenza di patteggiannento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr.
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348); ritenuto altresì la ricorribilità per cassazione nel caso in cui si lamenti la mancata motivazione circa la confisca, trattandosi di un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", perciò rilevante come violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (da ultimo, Sez. 6, n. 317 del 12/12/2024, dep. 2025, Falomo); ritenuto, inoltre, che nel caso di specie la doglianza appare manifestamente infondata, tenuto conto che si tratta di confisca obbligatoria, disposta dal giudice ex art. 603-bis.2 cod. pen., dunque, la misura di sicurezza non presenta profili di illegalità, nemmeno sotto il profilo dell'annessa motivazione circa la correlazione tra il reato e la disposta confisca (l'autocarro era utilizzato per le attività rientranti in quella gestita attraverso lo sfruttamento), versato interamente in fatto ed in modo del tutto generico; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025 Il Consife est