Cassation court dismisses appeal regarding non-punishment due to drug influence under Art. 131bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Fabrizio Del Grande inadmissible, rejecting his claim of a lack of reasoning regarding the non-punishment provision. The court found the lower court's decision logically sound, noting the defendant's positive drug test and prior drug-related history which established a high probability of driving under the influence. Consequently, the court ruled that the specific circumstances of the offense justified the denial of the non-punishment cause without needing to examine every element of the assessment criteria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The judgment on the mitigating circumstance of particular leniency requires a complex evaluation of the specific case facts, considering the mode of conduct, degree of culpability, and extent of harm or danger, without mandating a full examination of all statutory assessment elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GRANDE FABRIZIO nato a ROMA il 19/02/1966 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 41928/2024 RG. Motivi della decisione 1. Fabrizio Del Grande ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, av- verso la sentenza in epigrafe lamentando vizio motivazionale e violazione di legge in punto di mancata applicazione dell'art. 131bis cod. pen. e chiedendo, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è inammissibile. Ed invero il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art, 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentata- mente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con le circostanze concrete dell'accertamento che ha visto l'odierno ricorrente, peraltro gravato da plurimi precedenti legati alle sostanze stupefacenti, risultare positivo ai cannabinoidi al test preliminare cui è stato sottoposto e quindi essendo molto probabile che stesse guidando in stato di alterazione da sostanze stupefacenti.
La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.
Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente». Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli rite- nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclu- sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato N. 41928/2024 RG. subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del pre- detto).
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle