Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal and factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Gennaro Forino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision lacked motivation and misinterpreted facts regarding his liability, but the court found these claims to be generic and devoid of specific legal or factual arguments. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet statutory requirements for admissibility in a review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is not accompanied by specific requests supported by detailed legal and factual arguments and a critical analysis of the contested decision's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORINO GENNARO nato a PALERMO il 27/06/1975 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 41924/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Gennaro Forino ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali in punto di affermata respon- sabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile, Al di là di scarne e generiche affermazioni in ordine a supposti vizi logici della motivazione, infatti, il ricorrente in concreto non si confronta affatto con la moti- vazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. In particolare, alle pagg. 2-3 del provvedimento impugnato, la Corte territo- riale si è confrontata con tutti i motivi di gravame che le erano stati proposti, confutandoli motivatamente.
I motivi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della.deci- sione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Co