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Ordinanza — n. 9354/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9354/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9354/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOSCIA PASQUALE nato a CROTONE il 28/07/1988 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO; rilevato che Pasquale Niscoscia ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 8 novembre 2024, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Crotone del 14 dicembre 2022, in ordine al reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada; rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità è inammissibile, sia perché non proposto con l'atto di appello (v. p. 3 sentenza ricorsa), sia perché prospetta deduzioni assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi il ricorrente a lamentare la carenza della motivazione; posto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l'impugnazione (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9354/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 116, comma 15, cod. strada; rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità è inammissibile, sia perché non proposto con l'atto di appello (v. p. 3 sentenza ricorsa), sia perché prospetta deduzioni assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi il ricorrente a lamentare la carenza della motivazione; posto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l'impugnazione (Sez.

Parole chiave

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ripristino dell'effetto sospensivo pena pecuniaria sospesa revoca della sospensione condizionale prescrizione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali interruzione della prescrizione
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Ordinanza — n. 45975/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints and failure to prove prescription. The court rejected the appeal as inadmissible because the complaint regarding criminal liability was too generic and lacked specific grounds, while the claim of prescription was not examined since the appeal itself was invalid. The appellate court's reasoning was found logically sound, and the generic nature of the sanction complaint prevented the cassation court from identifying specific grounds for review. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende. The decision reinforces the principle that cassation courts cannot re-evaluate facts or logic but must ensure appeals meet strict procedural requirements. This ruling upholds the finality of lower court judgments when procedural defects exist in the appeal. The case highlights the importance of precise legal arguments in criminal appeals to avoid dismissal. Lawyers must ensure appeals contain specific grievances rather than general objections to prevent inadmissibility. The court's decision emphasizes the limits of cassation review and the necessity of procedural compliance. This outcome serves as a reminder of the strict standards for filing criminal appeals in Italy.
Ordinanza — n. 35093/2023 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing motivation.
Ordinanza — n. 31163/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and specific lack of argumentation regarding criminal liability.
Ordinanza — n. 20567/2023 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-specific grounds.
Ordinanza — n. 27243/2023 — snpen
Criminal appeal dismissed as merely reproducing already examined and rejected arguments by the trial court.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOSCIA PASQUALE nato a CROTONE il 28/07/1988 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Pasquale Niscoscia ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 8 novembre 2024, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Crotone del 14 dicembre 2022, in ordine al reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada; rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità è inammissibile, sia perché non proposto con l'atto di appello (v. p. 3 sentenza ricorsa), sia perché prospetta deduzioni assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi il ricorrente a lamentare la carenza della motivazione; posto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l'impugnazione (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli); ritenuto, quanto alla dedotta prescrizione, che non essendo stato correttamente instaurato il rapporto processuale, ravvisandosi l'inammissibilità del ricorso (come visto analizzando i restanti motivi), non può essere dichiarata l'estinzione del reato, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione (cfr. Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531 - 01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01; conf., Sez. 3, n. 18040 del 20/03/2024, Graneroli, non mass.;

Sez. 4, n. 8132 del 31/01/2019, Martellone, Rv. 275216 - 01); ritenuto, in ogni caso, che il ricorrente, non solo propone un motivo del tutto generico, ma neppure si confronta con il principio recentemente espresso dalle Sezioni Unite (Sez. Un., 12 dicembre 2024, Polichetti), secondo il quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continua ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (come quello per cui si procede); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2