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Ordinanza — n. 9350/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to meet statutory requirements for legal challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9350/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not permitted under the law for a legal challenge. The appellant argued that the lower court failed to prove the driver paid a fee, but the court noted the appellant did not adequately address the appellate court's reasoning regarding the proven facts. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the criminal liability claim.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; A legal challenge is inadmissible if it fails to meet statutory requirements for admissibility, such as lacking necessary legal grounds or failing to properly cite the reasoning of the contested act.

Parole chiave

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inadmissible appeal legal challenge requirements statutory admissibility failure to cite reasoning criminal liability appeal diritto di non autoincriminarsi difesa penale facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. U. n. 32 del 22/11/2000
Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005
217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impu- gnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv.
Sez. U n. 19601 del 28/2/2008
Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013
239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Ordinanza — n. 12896/2023 — snpen
Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of statutory non-prosecution cause applicability. The court rejects the claim of non-punishability based on minor offense grounds. The appeal is declared inadmissible because the statutory cause of non-prosecution does not apply to the specific crime committed. The court rules that the defendant must pay procedural costs and a fine. The decision emphasizes strict adherence to statutory limits for non-prosecution causes. The court finds the lower court's reasoning legally sound and sufficient. The appeal fails due to the absence of qualifying circumstances for the defense. The judgment upholds the conviction and imposes financial penalties on the appellant. The court concludes that the legal arguments presented were fundamentally flawed. The decision reinforces the boundaries of criminal liability exemptions in Italian law.
Ordinanza — n. 31254/2021 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and failure to prove subjective intent.
Ordinanza — n. 24802/2022 — snpen
Cassation Court dismisses appeal regarding exclusion of punishment for minor offense due to subsequent similar conduct.
Sentenza — n. 12584/2024 — snpen
Criminal appeal dismissed; crime extinguished by prescription due to procedural delays in initiating proceedings.
Sentenza — n. 50305/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible due to factual preclusion despite subsequent prescription of offenses.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERACI GIUSEPPE nato a PALERMO il 19/10/1990 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 40639/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Giuseppe Geraci ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio motivazio- nale in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato all'art. 7 comma 15 bis cod. strada. Lamenta, in particolare, che la Corte territoriale non abbia fornito una congrua risposta ai motivi di gravame nel merito con cui si era lamentato il difetto di prova del pagamento di un corrispettivo da parte del conducente dell'auto, in assenza del quale non può ritenersi integrata da un punto di vista oggettivo la fattispecie di reato di cui alla contestazione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare ritengono il fatto storico incontestato e pienamente provato dal fatto che il Geraci è stato colto nell'atto di dare indicazioni agli automobilisti, invitandoli a parcheggiare (compor- tamento evidentemente eloquente, non trovando riscontro l'affermazione difen- siva secondo cui occorrerebbe in ogni caso la prova certa del corrispettivo), e quindi di svolgere l'attività illecita che gli è stata ascritta.

In sentenza si rileva che risultavano a carico dell'odierno ricorrente ulteriori segnalazioni per la violazione dell'art. 7, comma 15bis, cod. strada elevategli il 26.6.2019 e il 9.10.2019 e che con lo svolgimento di quanto imputatogli Geraci violava anche il provvedimento di DASPO urbano emesso dal Questore di Palermo N. 40639/2024 R.G. il 10/01/2019 che gli inibiva anche l'accesso al luogo in cui è stato colto a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo per due anni.

4. Il reato per cui, si procede, non era prescritto all'atto dell'emanazione della sentenza impugnata, e non lo è nemmeno oggi, in quanto i reati per cui si procede, commessi nel dicembre 2017, non sono prescritti, atteso che ricadono sotto le previsioni della c.d. riforma Orlando che, per tutti i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (3 agosto 2017) e fino al 31 dicembre 2019, data successiva- mente alla quale l'intera disciplina è stata innovata dalla I. legge 27 settembre 2021, n. 134.ha introdotto un termine di sospensione di diciotto mesi decorrente dalla data del deposito della motivazione della sentenza di primo grado.

Peraltro, nemmeno si sarebbe potuta porre in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il for- marsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impu- gnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav