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Ordinanza — n. 9343/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against traffic court conviction for unauthorized parking attendant as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9343/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Zangara's appeal against the Palermo Court of Appeal's confirmation of his traffic conviction inadmissible. Zangara argued for a retrial regarding the court's reasoning on his liability and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims, stating that the lower courts adequately addressed the arguments and that a conviction does not require considering every favorable element presented.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 15-bis, cod. strada; Art. 363 c.p.p.: The Court of Cassation holds that an appeal is inadmissible when the lower court's reasoning on liability and sentencing is logical, coherent, and based on preponderant facts, as it is not required to address every argument raised by the parties.

Parole chiave

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unauthorized parking attendant traffic offense conviction inadmissible appeal general mitigating circumstances Court of Cassation procedural inadmissibility logical reasoning standard violazione del divieto di sosta

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 15-bis, cod. strada
rilevato che Luigi Zangara ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 26 settembre 2024, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo del 8 novembre 2023, in ordine al reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, cod.
Art. 363 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano
4 sentenza ricorsa), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv.
Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, Miano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANGARA LUIGI nato a PALERMO il 07/07/1974 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Luigi Zangara ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 26 settembre 2024, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo del 8 novembre 2023, in ordine al reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, cod. strada; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati: la Corte, infatti, ha osservato, richiamando le conformi valutazioni del Tribunale, che il ricorrente svolgeva l'attività non autorizzata di parcheggiatore, per come direttamente apprezzato dal personale di polizia giudiziaria intervenuto, che notava come lo Zangara desse indicazioni agli utenti su dove parcheggiare, vigilasse sui mezzi in sosta, ed infine richiedesse il pagamento del dovuto (p. 3 sentenza di primo grado; p. 1 sentenza ricorsa); rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, la reiterazione delle condotte, anche dopo il fatto per cui è processo; p. 4 sentenza ricorsa), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01;

Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01); pertanto, viene in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla indicazione delle sole ragioni preponderanti della decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, Miano, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025 Il Consi liere estens