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Ordinanza — n. 9341/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9341/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9341/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZAGALLI PAOLO nato a LECCO il 23/10/1992 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO; rilevato che Paolo Pizzagalli ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 27 giugno 2024, di conferma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Lecco del 7 febbraio 2023, in ordine al reato di cui all'art. 187 cod. strada; vista la richiesta di trattazione orale del presente procedimento formulata dalla difesa del ricorrente e rilevato che essa non è prevista per i procedimenti destinati alla trattazione davanti alla Settima Sezione penale; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati: la Corte, infatti, ha osservato che le tracce dell'assunzione furono rilevate negli esami ematici, che hanno una elevata affidabilità, rilevando la presenza di sostanze che, al momento dell'accertamento, per il fatto di essere in circolazione nel sangue, sono suscettibili di provocare lo stato di alterazione richiesto dalla norma incriminatrice, come più volte evidenziato da questa Corte (per l'affermazione secondo cui l'esame ematico, a differenza di quello delle urine, ha una valenza probatoria prossima alla certezza quanto all'attualità degli effetti di alterazione dati dal principio attivo assunto, Sez. 4 n. 3383 del 23/11/2023 dep. 2024, Pulici, non mass.:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9341/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 187 cod. strada; vista la richiesta di trattazione orale del presente procedimento formulata dalla difesa del ricorrente e rilevato che essa non è prevista per i procedimenti destinati alla trattazione davanti alla Settima Sezione penale; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati: la Corte, infatti, ha osservato che le tracce dell'assunzione furono rilevate negli esami ematici, che hanno una elevata affidabilità, rilevando la presenza di sostanze che, al momento dell'accertamento, per il fatto di essere in circolazione nel sangue, sono suscettibili di provocare lo stato di alterazione richiesto dalla norma incriminatrice, come più volte evidenziato da questa Corte (per l'affermazione secondo cui l'esame ematico, a differenza di quello delle urine, ha una valenza probatoria prossima alla certezza quanto all'attualità degli effetti di alterazione dati dal principio attivo assunto, Sez. 4 n. 3383 del 23/11/2023 dep. 2024, Pulici, non mass.:

Parole chiave

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guida in stato di inattitudine menomazione psichica postumi psichici perizia psichiatrica insufficiente reato grave di stupefacenti cura psichiatrica
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZAGALLI PAOLO nato a LECCO il 23/10/1992 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Paolo Pizzagalli ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 27 giugno 2024, di conferma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Lecco del 7 febbraio 2023, in ordine al reato di cui all'art. 187 cod. strada; vista la richiesta di trattazione orale del presente procedimento formulata dalla difesa del ricorrente e rilevato che essa non è prevista per i procedimenti destinati alla trattazione davanti alla Settima Sezione penale; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati: la Corte, infatti, ha osservato che le tracce dell'assunzione furono rilevate negli esami ematici, che hanno una elevata affidabilità, rilevando la presenza di sostanze che, al momento dell'accertamento, per il fatto di essere in circolazione nel sangue, sono suscettibili di provocare lo stato di alterazione richiesto dalla norma incriminatrice, come più volte evidenziato da questa Corte (per l'affermazione secondo cui l'esame ematico, a differenza di quello delle urine, ha una valenza probatoria prossima alla certezza quanto all'attualità degli effetti di alterazione dati dal principio attivo assunto, Sez. 4 n. 3383 del 23/11/2023 dep. 2024, Pulici, non mass.:

Sez. 4 n. 31514 del 19/4/2023, Mounir, non mass.; Sez. 4, n. 43486 del 13/06/2017, Giannetto, Rv. 272909; Sez. 4, n.6995 del 9/01/2013, Rv. 254402, Notarianni); rilevato, che i giudici di merito hanno valorizzato non solo l'esito positivo dell'esame, ma anche la significatività dei valori, mettendola in correlazione sia con la certificazione rilasciata dal sanitario (che reputa il dato "compatibile" con uno stato di alterazione, in ragione dei profili di variabilità biologica e analitica), sia con le ulteriori evidenze disponibili, ovvero la condotta tenuta dal ricorrente al momento del sinistro (pp. 4 - 5 sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025 Il Co lere este