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Ordinanza — n. 9340/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding denial of victim's contributory negligence mitigation in traffic offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9340/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a statutory mitigation based on the victim's alleged visual impairment, but the lower courts had already rejected this claim. The court upheld the dismissal because the victim's presence on the crosswalk was proven, and the appellant had sufficient time to stop, negating the required concurrence of fault.

Regesto Legislator

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Art. 589-bis, comma 7, cod. pen.; The special mitigating circumstance requiring the victim's concurrence of fault is not established when the victim's presence on the crossing is proven and the offender had adequate time to yield, rendering the alleged visual impairment irrelevant to causation.

Parole chiave

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contributory negligence traffic offense statutory mitigation concurrency of fault inadmissible appeal victim's conduct precedent application impatto visivo

Disposizioni normative citate

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Art. 589-bis, comma 7, cod. pen.
rilevato che Costantino Antonini ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 24 maggio 2024, di conferma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia del 9 febbraio 2023, in ordine al reato di cui all'art. 589-bis cod.
art. 589-bis cod. pen
rilevato che Costantino Antonini ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 24 maggio 2024, di conferma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia del 9 febbraio 2023, in ordine al reato di cui all'art. 589-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 20091 del 19/01/2021, Brunetti
pen., che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, è configurabile nel caso in cui sia accertato il concorso di colpa, anche minimo, della vittima (Sez. 4, n. 20091 del 19/01/2021, Brunetti, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONINI COSTANTINO nato a OFFLAGA il 12/05/1940 avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Costantino Antonini ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 24 maggio 2024, di conferma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia del 9 febbraio 2023, in ordine al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen.; letta la memoria pervenuta in data 30 gennaio 2025, nell'interesse del ricorrente; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al diniego dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 589-bis cod. pen., è inammissibile in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati: la Corte, infatti, ha escluso il concorso di Margherita Marini nella causazione dell'evento, non essendo provato che la compromissione della sua capacità visiva avesse avuto una effettiva incidenza nel verificarsi del sinistro (pp. 5 e 6 sentenza impugnata), né essendo state accertate condotte inappropriate della vittima, che anzi aveva impegnato l'attraversamento pedonale; rilevato, inoltre, che lo stesso ricorrente ha riferito di aver notato la vittima già impegnata nell'attraversamento delle strisce pedonali, e che, come evidenziato dalla Corte territoriale, valorizzando degli accertamenti svolti dal consulente, egli ebbe tempo e modo per avvedersi della presenza della Marini, e quindi per arrestarsi e cederle la precedenza (pag. 3 sentenza impugnata); considerato che la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589- bis, comma 7, cod. pen., che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, è configurabile nel caso in cui sia accertato il concorso di colpa, anche minimo, della vittima (Sez. 4, n. 20091 del 19/01/2021, Brunetti, Rv. 281173 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2