Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific connection to the appealed judgment's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Seccia inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Seccia argued that the lower court's confirmation of his driving responsibility for lacking a license was motivated poorly, but his claims were deemed too generic. The court rejected the appeal because the arguments failed to specifically address or correlate with the actual reasoning provided in the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are intrinsically indeterminate or lack a necessary correlation with the reasons upon which the contested decision is based.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECCIA ANTONIO nato a CERIGNOLA il 07/05/1968 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che Antonio Seccia ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 4 dicembre 2023, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia del 14 dicembre 2022, con cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, per essere stato sorpreso alla guida senza essere in possesso della patente, in quanto revocata; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità ed al trattamento sanzionatorio è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi il ricorrente a lamentare la carenza della motivazione; posto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l'impugnazione (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025 ere estensore