Italian court dismisses appeal against extortion conviction, upholding liability and sentencing based on established facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Simona Sauleo inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant challenged the lower court's finding of her joint responsibility in an extortion crime and the severity of the sentence. The court rejected these arguments, confirming that the appellate court correctly applied legal principles regarding concourse in the crime and justified the lenient punishment without needing to address every favorable circumstance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The appellate court's reasoning on joint criminal liability and sentencing is valid if it adequately explains the factual and legal basis for the conviction and the proportionality of the penalty, even if not all arguments are explicitly addressed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAULEO SIMONA nato a MELITO DI PORTO SALVO il 28/02/1982 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Simona Sauleo; considerato che con il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per aver concorso nel reato ex art. 629 cod. pen., risulta riproduttivo di profili di censura già prospettati con l'atto di appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, che, con una compiuta motivazione esente dai vizi contestati, facendo corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. 1, n. 41177 del 24/11/2006, Del Vecchio ed altri, Rv. 235997- 01), ha congruamente esplicato gli elementi di fatto e le ragioni di diritto per cui debba ritenersi pienamente integrato dall'odierna ricorrente, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, un contributo concorsuale nella realizzazione del reato estorsivo (si vedano in particolare le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui si evidenziano la titolarità da parte della Sauleo di una delle carte PostePay su cui la persona offesa aveva provveduto al versamento di denaro estortole, il rinvenimento della suddetta carta presso l'appartamento della stessa, nonché il prelievo quasi contemporaneo e presso il medesimo sportello postale dalle carte intestate alla donna e all'altro correo dell'importo inviato loro dalla vittima); che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha pienamente esplicato le ragioni a sostegno del suo convincimento (cfr. p. 7, in tema di mancata collaborazione processuale o ravvedimento e non irrilevante disvalore del fatto), ed il diniego può essere legittimamente giustificato anche solo con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), non essendo necessario che il giudice di merito, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, del pari, il mite trattamento sanzionatorio, che muove dal minimo della pena e non è attinto da specifiche censure, è adeguatamente illustrato anche solo dando conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 f