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Ordinanza — n. 9333/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of pertinence; court rejects claims of insufficient reasoning regarding drug trafficking charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9333/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked specific reasoning regarding his responsibility for drug trafficking and extortion, but the court found these claims unpertinent and unfounded. The appellate court correctly applied established legal principles to confirm that all elements of the crimes were present in the appellant's conduct, including the sale of drugs and the use of threats.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; The appeal must be rejected if the alleged defects in the lower court's reasoning are not pertinent to the specific issues of the case or manifestly unfounded.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of pertinence drug trafficking charges extortion conspiracy insufficient reasoning costruzioni non autorizzate violazione delle distanze legali violazione delle norme edilizie

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Raffaele Brescia; considerato che i due motivi di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati per cui si procede (plurimi episodi ex art. 73, comma 5, del d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSE EUGENIO nato a COSENZA il 05/04/1987 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Eugenio Rose; Letta la memoria del difensore, avv. Raffaele Brescia; considerato che i due motivi di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati per cui si procede (plurimi episodi ex art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e un concorso in estorsione), risultano entrambi non connotati da pertinenza censoria e dunque privi del necessario requisito della specificità, oltre che manifestamente infondati; che, contrariamente a quanto contestato, i giudici di appello, con giudizio conforme a quello del giudice di primo grado, facendo corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte, hanno indicato congrue e non illogiche argomentazioni per cui debbano ritenersi pienamente sussistenti nelle condotte tenute dal ricorrente tutti gli elementi costitutivi dei reati ascrittigli, cosicché nella motivazione posta a base della sentenza impugnata (cfr. pp. 5-8, in tema di "droga parlata", in difetto di elementi concreti da cui desumere l'inesistenza di efficacia drogante, e la non configurabilità dell'uso di gruppo, avuto riguardo dal momento che Rose lucrava sul mandato all'acquisto e tratteneva per sé buona parte della sostanza, anche per fini di cessione; si riportano altresì nel dettaglio le minacce e le violenze strumentali all'intimidazione delle vittime) non risulta ravvisabile alcun vizio riconducibile a quelli di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4