Cassation appeal dismissed for generic grounds and failure to cite specific Article 606 criminal code vices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Saliou Gueye inadmissible due to the lack of specific legal grounds under Article 606 of the Criminal Code. The appellant's arguments were deemed generic, merely repeating complaints already addressed by the Court of Appeal without identifying distinct procedural errors. Consequently, the lower court's decision was upheld as legally sound and free from logical or juridical defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, cod. pen.; An appeal must specify the exact vicio of the contested judgment; generic complaints reiterating arguments already examined by the appellate court fail to meet admissibility requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE SALIOU nato il 12/01/1996 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Saliou Gueye; Letta la memoria del difensore, avv. Antonio Nebuloni; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui non si indica neppure espressamente il vizio di cui all'art. 606, comma 1, cod. pen. sulla cui base si censura la sentenza impugnata, risulta formulato in termini del tutto generici, riproducendo doglianze già rappresentate con l'atto di appello e già adeguatamente esaminate dai giudici di appello, sollecitando un'impossibile nuova ponderazione del materiale probatorio; che, nel caso di specie, con ampia motivazione, scrupolosa, coerente con il dato processuale ed esente da vizi, la Corte territoriale ha confermato le conclusioni del primo giudice, anche in tema di qualificazione dei fatti, ed ha puntualmente disatteso le doglianze difensive, in particolare attinenti a supposti contrasti tra le diverse testimonianze (cfr. pp. 7-12); che l'apparato argomentativo dei giudici di merito, scevro di vizi logico- giuridici e coerente con la piattaforma probatoria, è impermeabile allo scrutinio di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbr