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Ordinanza — n. 9330/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to prior appellate review of same arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9330/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Concetta Peres inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's sentence citing violations of the Penal Code regarding habitual conduct and excessive punishment. The court rejected these grounds as generic because they merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the appellate court in the prior judgment.

Parole chiave

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generic appeal inadmissible grounds repeated arguments appellate review procedural economy ispettorato del lavoro rischio industriale violazione delle norme sicurezza

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Concetta Peres; considerato che l'unico motivo di ricorso, articolato in due censure, con cui si contesta, rispettivamente, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
(prima doglianza) ed eccessività della pena per violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di Concetta Peres; considerato che l'unico motivo di ricorso, articolato in due censure, con cui si contesta, rispettivamente, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
(prima doglianza) ed eccessività della pena per violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERES CONCETTA nato a NAPOLI il 28/08/1958 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Concetta Peres; considerato che l'unico motivo di ricorso, articolato in due censure, con cui si contesta, rispettivamente, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (prima doglianza) ed eccessività della pena per violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (seconda doglianza), oltre che manifestamente infondato, risulta generico, in quanto riproduttivo di profili di censura già prospettati con l'atto di appello e già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello (che hanno sottolineato, p. 4, da un lato, l'abitualità della condotta e la consistenza del danno e, dall'altro, l'intensità del dolo e le ricadute anche per la generalità dei consociati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbraio 20