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Ordinanza — n. 9329/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against robbery conviction, rejecting arguments on joint liability and sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9329/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Ryah Hicam and Ryan Anass inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged the lower court's finding of joint responsibility for robbery and the refusal to apply specific mitigating circumstances. The court rejected these claims as merely re-evaluating arguments already properly addressed by the appellate court regarding the victim's identification and the insufficiency of the compensation paid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen.; The appeals are inadmissible when the contested grounds merely re-evaluate arguments already adequately examined by the appellate court without raising new legal issues.

Parole chiave

Generato dall'IA
joint criminal responsibility robbery conviction mitigating circumstances inadmissible appeal Court of Cassazione sentencing mitigation appellate review risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2016, Minzolini
Sez. 3, n. 31250 del 10/01/2017, S.
Sez. 3, n. 31250 del 10/01/2017, S., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RYAH HICAM nato il 03/07/1990 RYAN ANASS nato il 12/11/2002 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti, con un unico atto, da Hicam Ryah e Anass Ryah; considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di concorso in rapina, reitera argomenti, meramente rivalutativi, già adeguatamente vagliati e disattesi con incensurabile motivazione dalla Corte territoriale (cfr. pp. 2-3 che illustrano, congruamente, l'attendibilità della persona offesa, che ha identificato Hicam Ryah, già conosciuto personalmente, e l'irrilevanza della ripresa dal sistema di videosorveglianza di soli tre dei quattro concorrenti, avuto riguardo alla zona inquadrata dalle telecamere, sottolineando altresì l'incongruità delle censure rispetto all'ulteriore, distinta sollecitazione all'applicazione delle attenuanti generiche data l'ammissione da parte degli stessi odierni ricorrenti degli addebiti loro contestati); ritenuto che il terzo e il quarto motivo di ricorso con cui si contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., sono entrambi manifestamente infondati, in quanto i giudici di appello hanno adeguatamente sottolineato - cfr. p. 3 - l'insufficienza della somma corrisposta, rispetto alla brutalità dell'aggressione, e l'irrilevanza delle condizioni economiche soggettive del reo per l'impossibilità di risarcire integralmente il danno (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/201, dep. 2016, Minzolini, Rv. 265831-01;

Sez. 3, n. 31250 del 10/01/2017, S., Rv. 270211-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4