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Ordinanza — n. 9328/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses generic appeal regarding missing forensic hearing due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9328/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Ciccarelli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ciccarelli argued that the first-instance court violated the law by failing to order a forensic hearing and acted inconsistently in its reasoning. The court rejected these claims as overly generic because they did not address the specific justifications provided in the lower court's decision, which explained why the intercepted evidence was sufficient without further expert analysis.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal must be specific and substantiated; generic complaints regarding the absence of a forensic hearing or lack of motivation are inadmissible if the lower court's decision provides a comprehensive and sufficient justification that the appellant fails to meaningfully contest.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds forensic hearing contradictory reasoning court costs criminal procedure Cassa delle ammende registrazione clandestina di conversazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
art. 507 cod. proc. pen
2-9 e 11-13, ove si chiarisce come in primo grado la richiesta di perizia ex art. 507 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCARELLI ANTONIO nato a NAPOLI il 28/06/1966 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Ciccarelli; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso (che censurano il mancato espletamento di una perizia fonica, sotto il profilo della violazione di legge e della contraddittorietà motivazionale) risultano oltremodo generici, in quanto non si confrontano con l'effettivo tenore dell'apparato giustificativo, assai più ampio di quanto postulato nell'atto di impugnazione, reiterando doglianze già congruamente disattese (cfr. pp. 2-9 e 11-13, ove si chiarisce come in primo grado la richiesta di perizia ex art. 507 cod. proc. pen. sia stata disattesa, dal momento che «l'intercettazione, per come trascritta in fase di indagine, è stata acquisita tra gli atti utilizzabili per la decisione con il consenso della difesa dell'imputato», richiamando ulteriori concreti e specifici di riscontro alla consapevolezza in capo all'imputato dell'utilizzo del veicolo, quale la disattivazione del sistema Gps, della cui esistenza solo lui poteva essere a conoscenza);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbraio 2025 Il Consigli e estensore Il Pre ident