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Ordinanza — n. 9327/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to factual disputes and generic lack of criminal continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9327/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Maurizio Patrignani's appeal against the Milan Court of Appeal inadmissible. The appellant contested the conviction for robbery and the lack of criminal continuity with prior crimes, arguing factual errors in the evidence evaluation. The court rejected these arguments as generic and factually disputable rather than legal errors, noting the appellate court correctly applied established principles regarding the distinct criminal designs and victims involved.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based on factual disputes or generic allegations of lack of criminal continuity are inadmissible when the lower court's reasoning is sufficiently motivated and grounded in established case law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual dispute rejection criminal continuity requirement robbery conviction appeal generalized lack of merit pluralità di motivazioni motivi di revisione tipo di azione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATRIGNANI MAURIZIO nato a CASALPUSTERLENGO il 30/10/1974 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; gq/

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maurizio Patrignani; considerato che il primo motivo di ricorso, vòlto a contestare l'affermazione di responsabilità per la rapina, risulta non consentito, poiché - seppure formalmente diretto a contestare vizi della motivazione - riproduce doglianze schiettamente fattuali che contestano la valutazione del materiale probatorio, a fronte di un congruo percorso motivazionale (cfr. p. 3 della impugnata sentenza, ove si sottolinea l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, riscontrate dalle specifiche prove scientifiche, l'inidoneità delle discordanze emerse a scalfire il nucleo centrale delle stesse dichiarazioni, nonché la mancanza di prove certe a supporto degli assunti difensivi circa la diversa collocazione temporale delle tracce ematiche rinvenute sul cambiamonete); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'omesso riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e i reati giudicati con la sentenza n. 280 del 2013 dal Tribunale di Locri, è generico e manifestamente infondato, a fronte dell'ampia motivazione, su una questione prettamente di merito, che i giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno posto a base della ritenuta impossibilità di ravvisare nel caso di specie un medesimo disegno criminoso (cfr. p. 4 della impugnata sentenza, ove si sono evidenziati la diversità delle modalità di condotta, i diversi contesti e le diverse vittime individuate dal ricorrente per la perpetrazione delle sue condotte delittuose); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4