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Ordinanza — n. 9326/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal contesting intent and sentencing classification due to lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9326/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ciro Cirotto inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's finding of intent under Article 648 and the sentencing classification under Article 711 of the Penal Code, arguing for a different evaluation of the evidence. The court rejected these claims because the appeal failed to provide a congruous and correct argumentation to justify a re-evaluation of the material probative evidence already considered by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 712 cod. pen.: An appeal contesting the existence of intent or the sentencing qualification is inadmissible if it merely solicits a different evaluation of the material probative evidence without providing a congruous and correct argumentation to justify such a re-evaluation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility intent requirement criminal law sentencing classification review lack of new evidence Italian Penal Code provisions contrassegno stradale sanzione per violazione stradale violazione del divieto di sosta

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Ciro Cirotto; considerato che entrambi i motivi di ricorso, diretti a contestare la ritenuta sussistenza del dolo dell'art. 648 cod. pen. e la mancata qualificazione ai sensi dell'art.
Art. 712 cod. pen.
e la mancata qualificazione ai sensi dell'art. 712 cod. pen. (con censura cumulativa e indistinta - e pertanto irrituale - di tutti i vizi motivazionali astrattamente previsti dalla legge - cfr.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Ciro Cirotto; considerato che entrambi i motivi di ricorso, diretti a contestare la ritenuta sussistenza del dolo dell'art. 648 cod. pen.
art. 712 cod. pen
e la mancata qualificazione ai sensi dell'art. 712 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri
Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv.
Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano
277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv.
Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera
Sez. 5, n. 13213 del 22/02/2024, Castello
246323- 01; Sez. 5, n. 13213 del 22/02/2024, Castello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIROTTO CIRO nato a NAPOLI il 01/11/1980 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ciro Cirotto; considerato che entrambi i motivi di ricorso, diretti a contestare la ritenuta sussistenza del dolo dell'art. 648 cod. pen. e la mancata qualificazione ai sensi dell'art. 712 cod. pen. (con censura cumulativa e indistinta - e pertanto irrituale - di tutti i vizi motivazionali astrattamente previsti dalla legge - cfr. Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535), sono altresì non consentiti anche laddove sollecitano una diversa valutazione del materiale probatorio, a fronte di una congrua e corretta argomentazione dei giudici di merito (cfr. pp. 3-5, che sottolineano anche la rilevanza del dolo eventuale, tenuto conto della professione svolta e dei precedenti specifici - cfr.

Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246323- 01; Sez. 5, n. 13213 del 22/02/2024, Castello, Rv. 286221-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbraio