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Ordinanza — n. 9325/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as witness credibility assessment is a matter of fact reviewable only for manifest contradictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9325/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Badr Harnafi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of liability for theft, arguing the testimony of witness Elsader was unreliable and the reasoning was contradictory. The court held that evaluating witness credibility and weighing evidence constitutes a factual assessment reserved for the trial judge, which cannot be re-examined on appeal absent manifest contradictions.

Regesto Legislator

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Art. 493-ter cod. pen.; Art. 363 c.p.c.: The assessment of witness credibility and the evaluation of evidence are matters of fact that cannot be re-examined in cassation unless the judge has committed manifest contradictions.

Parole chiave

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witness credibility assessment matter of fact review manifest contradictions standard theft liability appeal cassation inadmissibility alloggio insalubre fabbisogno abitativo durata minima di soggiorno

Disposizioni normative citate

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Art. 493-ter cod. pen.
Letto il ricorso di Badr Harnafi; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 493-ter cod.
Art. 363 c.p.c.
art. 493-ter cod. pen
Letto il ricorso di Badr Harnafi; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 493-ter cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis
Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo
Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARNAFI BADR nato il 02/02/1984 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; N

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Badr Harnafi; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., sotto la forma del vizio di contraddittorietà della motivazione, in realtà, lamenta soltanto una valutazione asseritamente sbagliata delle risultanze processuali e in particolare della testimonianza di Elsader, laddove la attendibilità di quest'ultimo è stata riconosciuta dopo attento scrutinio, in difetto di elementi di segno contrario e viceversa in presenza di riscontri a carico dell'imputato, come la disponibilità dello zaino sottratto alla persona offesa insieme al bancomat (cfr. pp. 3-4); che l'apprezzamento delle prove, e in particolare del contenuto di una testimonianza, rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv. 240524;

Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbr