Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9324/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on money laundering conviction citing insufficient evidence of subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9324/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Erika Valcavi's appeal against the Milan Court of Appeal's money laundering conviction inadmissible. The appellant argued flaws in the reasoning regarding her liability and the subjective intent required for the crime, but the court found these arguments generic and unsupported by specific facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648-bis c.p.; Art. 360 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant fails to substantiate specific grounds for alleged violations of law or reasoning defects, rendering the arguments too general to justify a review of the lower court's assessment of subjective intent.

Parole chiave

Generato dall'IA
money laundering conviction subjective intent requirement inadmissible appeal generic argumentation Cassa delle ammende spese giustificate dall'uso commerciale sostanza aziendale carenza di sostanza economica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648-bis c.p.
275288-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, volto a censurare violazione di legge per avere i giudici di appello erroneamente affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato ex art. 648-bis cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 648-bis cod. pen
275288-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, volto a censurare violazione di legge per avere i giudici di appello erroneamente affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato ex art. 648-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 16519 del 22/12/2020, Grazzani Cristinziano
Sez. 6, n. 3608 del 07/06/2018, Potenza
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALCAVI ERIKA nato a CAMOGLI il 10/01/1973 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Erika Valcavi; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di riciclaggio ascritto all'odierna ricorrente, risulta manifestamente infondato, a fronte di una motivazione da cui non emerge alcun profilo di contraddittorietà (cfr. pp. 4-7, ove si evidenzia la sussistenza del fatto tipico, avendo l'imputata contributo a sostituire con orologi di lusso acquistati a proprio nome altrui risorse finanziarie di provenienza illecita, senza che rilevi il diretto pagamento parziale da parte dell'autore del delitto presupposto, così contribuendo alla realizzazione del delitto di autoriciclaggio perpetrato da quest'ultimo, configurabile solo nei confronti dell'intraneus - cfr.

Sez. 2, n. 16519 del 22/12/2020, dep. 2021, Grazzani Cristinziano, Rv. 281596-01; Sez. 6, n. 3608 del 07/06/2018, dep. 2019, Potenza, Rv. 275288-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, volto a censurare violazione di legge per avere i giudici di appello erroneamente affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato ex art. 648-bis cod. pen., risulta del tutto generico poiché non si confronta con la corretta considerazione dei giudici di appello in tema di ricorrenza, quantomeno, del dolo eventuale, in presenza di plurimi e consistenti indici di assoluto ed evidente difetto di capacità economica derivante da redditi leciti in capo a Fallarino e della eccentricità dell'acquisto di gioielli rispetto all'attività imprenditoriale esercitata, nonostante i bonifici provenissero dal conto corrente della società (p. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il